Il danno biologico INAIL 2017 è un indennizzo riconosciuto ed erogato dall'Istituto al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro o un danno a seguito di una malattia professionale o causa di servizio.
Con il decreto del 14 febbraio 2014, sono stati modificati gli importi liquidati in automatico dall'INAIL per il danno biologico e con la precedente Legge di Stabilità, è stata decisa la rivalutazione annuale degli importi relativi all’indennizzo INAIL per danno biologico erogati dall’Istituto ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
Il danno biologico INAIL è l'indennizzo riconosciuto e pagato al lavoratore che a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha subito una lesione tale da determinare un'invalidità temporanea o una menomazione permanente della capacità fisica.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 D.Lgs 38/2000 le menomazioni riferite al danno biologico inteso come "lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale" vengono risarcite con un indennizzo che sostituisce la rendita diretta sancita dal testo Unico. Tale modifica, decorre per tutti gli beventi che si sono verificati a partire dal 25 luglio 2000.
L'INAIL riconosce il danno biologico al lavoratore in presenza di determinati requisiti e condizioni:
Danno biologico infortunio sul lavoro: incidente occorso al lavoratore durante l'orario di lavoro o sul posto di lavoro ma anche quelli avvenuti mentre il lavoratore si reca a lavoro con il cd. incidente in itinere. In questi casi l'INAIL copre il danno avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi un’inabilità permanente, assoluta temporanea per più di tre giorni o decesso del lavoratore. Sono esclusi dall'indennizzo del danno biologico, gli infortuni dovuti ad un comportamento estraneo al lavoro mentre sono risarciti gli infortuni per colpa del lavoratore quindi per imperizia, negligenza o imprudenza.
Danno biologico malattia professionale o causa di servizio: si ha quando il lavoratore si ammala progressivamente e lentamente a causa dello svolgimento di attività lavorative ad alto rischio che hanno causato l'insorgere di patologie, la cui causa è strettamente connessa e conseguenza del lavoro svolto. Per cui, è evidente che vi deve essere un rapporto causale tra rischio professionale e la malattia. La quantificazione del danno in questo caso, si basa sulla distinzione delle diverse menomazioni derivate dalle malattie professionali, le quali vengono a loro volta distinte in malattie professionali tabellate perché rientranti in una delle due tabelle, una per l'agricoltura e una per l'industria, per le quali il lavoratore non deve dimostrare la causa della malattia in quanto già evidenziata e riconosciuta dall'INAIL, e malattie professionali non tabellate per quali invece il lavoratore ha l'obbligo e l'onere di dimostrare che la malattia è strettamente connessa e conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Quando l'infortunio sul lavoro e la malattia professionali, causano quindi una menomazione fisica al lavoratore, questa può essere risarcita con il danno biologico sono se la percentuale assegnatagli a seguito visita medica ed esami diagnostici, va da un minimo del 6% ad un massimo del 100%.